Imbarazzante. Siamo solo alla seconda giornata ed il campionato di Serie A è stato già alterato e condizionato da fatti che con il calcio giocato non hanno nulla a che fare. Tuttavia possiamo, comunque, consolarci in qualche modo: questa volta non c’entrano scommesse, doping o fallimenti.

È una magra consolazione considerato che eravamo già consapevoli che il calcio italiano fosse costellato da negligenza ed approssimazione.


Il giudice sportivo ha emesso la sua decisione: la partita Sassuolo – Pescara della scorsa domenica, finita sul campo per 2 – 1 in favore degli emiliani, è stata ribaltata con la vittoria a tavolino in favore del Pescara in virtù dell’art. 17, comma 5, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva.

Così come riferito dal Giudice sportivo nel suo comunicato, il Sassuolo avrebbe fatto scendere in capo un giocatore che non era stato precedentemente inserito, regolarmente, nella lista dei 25 componenti la rosa della stagione in corso.

Nello specifico, il calciatore in questione, Ragusa, è stato acquistato dagli emiliani successivamente all’inizio del campionato e, quindi, dopo la consegna della rosa per la stagione 2016/2017.


Piccola nota di colore: come già riferito in un precedente articolo Antonino Ragusa è esploso proprio in quel di Pescara, due anni fa, in Serie B.

Con il comunicato n. 83/A del 20 novembre 2014, il Consiglio federale della FIGC ha disciplinato ancora più nel dettaglio la gestione, formazione e consegna delle rose delle società professionistiche partecipanti al campionato di Serie A anche alla luce dell’evoluzione dell’utilizzo dei sistemi telematici.

Il suindicato comunicato stabilisce che “le società di Serie A, entro le ore 12:00 del giorno precedente la prima gara di campionato, sono tenute ad inviare via PEC alla Lega l’elenco dei 25 calciatori”.

Tale elenco, continua il comunicato “può essere variato fino alle ore 24:00 del giorno successivo alla chiusura del primo periodo di campagna trasferimenti. Ogni variazione perché abbia effetto, ai fini della utilizzabilità del calciatore, deve pervenire alla Lega a mezzo PEC entro le ore 12:00 del giorno precedente la gara di campionato.”

Secondo la ricostruzione dei fatti offerta dal Giudice sportivo qui risiederebbe il problema: il Sassuolo non avrebbe inviato alcuna Pec, o forse meglio nessuno la avrebbe ricevuta, per formalizzare la modifica della rosa così come imposto dalla normativa.

L'articolo n. 17 del Codice di giustizia sportiva è abbastanza chiaro in circostanze di tale tipo: “la punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla società che fa partecipare alla gara calciatori che non abbiano titolo per prendervi parte.”

Nella fattispecie la mancata spedizione (o ricezione) della pec agli uffici della Lega avrebbe reso nullo l’inserimento di Ragusa nella lista e, dunque, la sua partecipazione alla gara.


Il caso è di grandissima attualità ed evidenzia una problematica di non poco conto e che non riguarda solo il mondo del calcio.

La rapida evoluzione degli strumenti telematici e la loro frenetica imposizione per l’invio e/o il deposito di atti ufficiali in capo a tutti gli utenti, anche e soprattutto con riferimento ai procedimenti giudiziari, spesso non ha concesso il tempo necessario agli operatori per adeguare in maniera proporzionale e opportuna i server dei relativi portali utilizzati.

In poche parole non tutti i server sono idonei a reggere un flusso di dati così imponente come può averlo la Lega calcio.


A titolo informativo i server sono quei computer attraverso i quali vengono convogliati, transitano e vengono smistati tutti i dati relativi ad una specifica rete.

Ad esempio: provate ad immaginare quanto debba essere capiente il server di Facebook per poter gestire, immagazzinare e trasmettere tutte le foto, i video, i commenti ed i post di cui ogni giorno viene inondato.

Ebbene anche la Lega ha il suo bel da fare, non paragonabile, ma comunque imponente.

Cosa succede quando il server non regge il volume di dati? Non dà le risposte che dovrebbe dare.


Prendendo per vero quanto dichiarato dalla dirigenza del Sassuolo non è, pertanto, assolutamente impensabile che la Pec in questione sia stata inviata ma mai ricevuta dagli uffici della Lega.

La questione è stata più volte affrontata in sede giudiziaria a riprova che tali inconvenienti sono all'ordine del giorno.

Bisogna comunque chiarire che, secondo il DPR 11 febbraio 2005, n.68, “le ricevute di invio e consegna che il mittente riceve dai Gestori, hanno valore legale; quindi vengono equiparate alla raccomandata postale con ricevuta di ritorno. In caso di contestazioni, le ricevute possono essere opposte a terzi in giudizio. La traccia informatica delle operazioni svolte, conservata dal Gestore PEC per legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.”

In breve la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.


Sulla scorta di quanto stabilito dal Decreto citato se il Sassuolo dovesse produrre le relative ricevute avrebbe ampie possibilità di vincere il ricorso di opposizione alla sentenza del Giudice sportivo.

Se così non fosse gli emiliani, almeno per ora, dovrebbero abbandonare il gusto della vetta seppur dopo solo due partite.


Avv. Cristian Zambrini (www.studiolegalezambrini.it)