Nel mondo del calcio esiste una norma nota come vincolo di giustizia sportiva, praticamente la clausola compromissoria che impone ai tesserati di rinunciare ad affrontare nella sfera della giustizia ordinaria quelle controversie che interessano l'attività sportiva, dunque rimettendosi agli organi competenti interni alla federazione d'appartenenza. In questi giorni se ne sta sentendo tanto parlare relativamente alla posizione della Juventus dopo che il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società bianconera che richiedeva alla Figc un risarcimento danni a seguito delle sentenze del processo Calciopoli.
Prima di andare avanti è necessario ricordare cosa dice testualmente l'art.30 del IV capitolo dello statuto della Figc:
E' prevista la penalizzazione di almeno 3 punti per le società che violano quanto sopra, l'inibizione o squalifica di almeno 6 mesi per calciatori ed allenatori, 1 anno per i dirigenti.
E' proprio da queste basi che nascono le polemiche "napoletane" di qualche giorno fa per bocca dell'avv. Pisani, legale dell'associazione noiconsumatori.it: "La Juve ha perso anche al Tar il famoso ed inammissibile ricorso per la retrocessione del 2006. In ogni grado di giudizio sono stati riconosciuti per quanto accaduto e non smentito. Ma pochi sanno che con la sconfitta al Tar la Juve va penalizzata di 3 punti per violazione della clausola compromissoria. Articolo chiaro e limpido, che però nessun giornale cita, men che meno la FIGC". Protesta ripresa alcuni istanti fa dal noto giornalista Raffaele Auriemma, tifosissimo del Napoli che così si è espresso ai microfoni di Radio Crc: "L'avvocato Pisani ha chiesto spiegazioni alla Figc: se si esce fuori dalla giustizia sportiva per affidarsi a quella ordinaria, si viola la clausola compromissoria e si tratta di minimo tre punti di penalizzazione. Le regole vanno rispettate, vedremo cos'accadrà".
Per dare una secca risposta, anche abbastanza banalotta per quanto semplice è la questione, basterebbero le parole dell'avvocato Mattia Grassani: questi si era già espresso in merito addirittura nel novembre del 2011 quando la Juve decise di presentare il ricorso oggetto di discussione. Queste le sue parole a Sky Sport: "La violazione della clausola compromissoria non può essere contestata perché la società bianconera ha seguito un iter che ha anche a che fare con il pronunciamento del Tnas, e questo differenzia le iniziative che hanno a che fare con lo sport e quelle che riguardano la giustizia amministrativa".
Scendiamo più nel dettaglio per spiegare ancora meglio perché la Juventus non è punibile, a differenza di quanto sostenuto da Pisani, Auriemma e chi per loro. E' bene ricordare ancora una volta che il ricorso della Juve nasce solamente dopo la fine del processo sportivo, e nello stesso si fa richiesta di risarcimento danni, dunque non viene contestata la decisione in sé della giustizia sportiva che ha espletato il suo iter.
Facciamo un attimo un passo indietro e ripartiamo dall'art.30 prima citato che è stato rafforzato dalla legge 280/2003 con l'art.2 e l'art.3 che riportiamo di seguito:
Art.2 - Autonomia dell'ordinamento sportivo
1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, e' riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:
a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attivita' sportive;
b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive (...).
Art.3 - Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria
1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra societa’, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’articolo 2, e’ devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (...).
A questo punto è di fondamentale importanza capire il contenuto del ricorso formulato dalla società di Corso Galileo Ferraris, spiegato come segue nel comunicato allegato allo stesso ricorso:
Dunque i legali bianconeri hanno richiesto, come legittimo, un risarcimento economico e non una richiesta di ravvedimento delle decisioni prettamente sportive (come si evince chiaramente anche dalla sentenza n.9563 del 6 settembre 2016 del TAR del Lazio), il che esclude automaticamente la tesi secondo la quale sarebbe stata violata la clausola compromissoria che è stata ben spiegata sopra.
Fra l'altro, se ci fosse stata la possibilità da parte della Figc di "minacciare" la Juventus, ciò sarebbe successo già al momento della presentazione del ricorso stesso considerando che eventualmente la clausola non sarebbe stata rispettata già in partenza a prescindere da quale sarebbe stato l'esito delle vicende.
In definitiva, si potrà parlare in eterno dei contenuti di Calciopoli restando ognuno della propria idea, si potrà discutere vita natural durante dell'utilità di tale azione legale della Juve, ma di certo sostenere oggi che la squadra di Allegri merita punti di penalizzazione per violazione della clausola compromissoria significa o mentire sapendo di farlo volendo ragionare malignamente, o, volendo dare per scontata la buona fede di chi insiste, ignorare le norme che regolano situazioni del genere.