Ci sono momenti in cui veniamo avvinti dalla speranza che il marcio, che dicono ci circondi, sia solo il frutto della nostra connaturata visione pessimistica. Questo prima di svegliarci e di scontrarci con l’amara verità.
In quei momenti, però, abbiamo la certezza che far valere i nostri diritti ed opporci con ogni mezzo ai provvedimenti persecutori del “nemico” sia un atto dovuto.
Contrastare per conquistare la verità; sempre che ce ne sia una difforme a quella portata in quel testo chiamato sentenza.
Nel sistema attuale forse anche la libertà di opposizione ha le ore contate. È per questo che, fino a quando ci è concesso, non bisogna mai privarsene. Che si abbia torto o ragione.
Anche l’Ordinamento sportivo concede, infatti, lo strumento dell’opposizione a chi si senta colpito da un provvedimento ingiusto e/o irragionevole.
In primo luogo deve essere precisato che, all’interno dell’ordinamento sportivo vige il cosidetto “vincolo di giustizia”.
La Legge 280/2003 stabilisce quali sono le materie riservate all’ordinamento sportivo ed impone, a tutti i soggetti che ne facciano parte, l'onere di adire solo gli organi di giustizia sportiva. Per tali materie non è assolutamente concesso riferirsi ai giudici statali.
Solo nel caso in cui siano stati esauriti tutti i gradi della giustizia sportiva, le controversie potranno essere devolute al TAR Lazio (pregiudiziale sportiva).
Quali sono le armi a disposizione dei legali di Conte, del Lecce e di tutti i soggetti che, a torto o ragione, siano stati colpiti dalla mannaglia delle sentenze della Commissione disciplinare?
Il Codice di giustizia sportiva stabilisce che la Corte di giustizia federale è giudice di secondo grado sui ricorsi avverso le decisioni della Commissione disciplinare nazionale.
Il procedimento di impugnazione innanzi alla Corte di giustizia federale può essere instaurato, oltre che su ricorso della parte, anche su ricorso della Procura federale o del Presidente federale. Sarebbe inverosimile se gli ultimi due intervenissero a censurare sostanzialmente l’operato della Commissione disciplinare, ma tale possibilità è formalmente concessa.
Si badi che le parti interessate a partecipare al procedimento di impugnazione potrebbero essere anche soggetti formalmente estrenei ai fatti. Ad esempio società che hanno intenzione di essere ripescate e/o promosse di categoria a causa della retrocessione del Lecce e del Grosseto. Questi sono i cosidetti “portatori di interessi indiretti”.
Il ricorso di impugnazione deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza. In realtà i termini sono molto più ristretti poichè tutti i ricorsi devono essere anticipati da una dichiarazione di preannuncio. Tale dichiarazione deve essere motivata ed inviata entro tre giorni dalla data di pubblicazione della sentenza. Peraltro se si ha intenzione di ottenere copia di documenti ufficiali, formulare nuove e specifiche richieste (ad esempio testimonianze) è necessario presentarle in questa occasione.
Presentato il ricorso la Corte di Giustizia emette la sua sentenza in termini adeguati al fine di consentire l’inizio, senza ritardi, della stagione. La Corte ha il potere di ribaltare qualsiasi decisione precedentemente presa dalla Commissione disciplinare o, addirittura, di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. È chiaro che questa evenienza, quanto meno improbabile, viene strumentalizzata solo al fine di “intimidire” gli eventuali reclamanti.
E se non volessimo sottostare alla decisione della Corte di Giustizia federale?
In tal caso, concluso l’iter della giustizia sportiva interna alla Federazione, la sentenza della Corte di Giustizia potrà essere impugnata innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato dello sport (TNAS) entro 30 giorni da quello di pubblicazione della sentenza.
Il Tnas ha competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati o tesserati. Ogni parte sceglie il suo giudice all’interno del collegio.
È interessante sottolineare che, in tale sede, le società ricorrenti possono anche richiedere misure cautelari quando sussista pericolo di danno grave e irreparabile. Una misura di questo tipo potrebbe anche essere la posticipazione dei termini di iscrizione o di inizio dei campionati.
Possono immaginarsi i gravissimi danni economici e non che una società sanzionata con la retrocessione potrebbe riportare, quindi, non sembra assurdo prevedere richieste di questo tipo.
I tempi per l’emissione della sentenza (lodo) devono essere necessariamente brevissimi. Normalmente l’organo arbitrale ha il dovere di emettere il lodo entro novanta giorni dalla data della nomina degli arbitri, tuttavia, quando sussistono ragioni di urgenza, come in questo caso, il Tribunale riduce fino a un terzo il termine per la pronuncia.
E se neanche la decisione del Tnas ci soddisfasse?
In quel caso avremmo concluso tutto l’iter dei gradi di giustizia sportiva e dovremmo riferirci ancora alla legge n. 280/2003.
La questione fondamentale è capire se le questioni abbraccino o meno le materie riservate esclusivamente all’ordinamento sportivo.
Nel caso in cui le questioni rientrino tra quelle elencate gli strumenti di impugnazione a nostra disposizione sarebbero terminati. Nell’ipotesi opposta avremo la possibilità di portare la questione al vaglio del Tar Lazio.
A parer di chi scrive la questione Conte, squalificato per 10 mesi, come quella del Lecce e del Grosseto, entrambe sanzionate con la retrocessione in Lega Pro, non potrebbero essere valutate dal Tribunale amministrativo poichè, pur incidendo su interessi di vastissima portata, sono pur sempre connesse all'”osservanza e all'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive” e ai “comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”. Vi è, tuttavia, un escamotage ormai consolidato. Le società sanzionate con la retrocessione potrebbero ricorrere al Tar non in quanto retrocesse, ma perchè il provvedimento reca un danno economico, connesso alla mancata partecipazione alla serie B, che viola un loro interesse legittimo. Ma, in caso di esito positivo, l'unico risultato ottenibile sarebbe, comunque, il risarcimento del danno. Nulla di più.
Avv. Cristian Zambrini (www.studiolegalezambrini.it)