Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 34a giornata della serie A. Mano dura su Strootman, reo di aver simulato il fallo su rigore nel derby. Il dispositivo:
Quindicesima giornata ritornoIn base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi digara:Gara Soc. CAGLIARI – Soc. PESCARA del 30 aprile 2017Il Giudice Sportivo,letta la relazione dei collaboratori della Procura federale e il referto dell’Arbitro relativi alla garain oggetto, nella quale si attestano cori di discriminazione razziale effettuati, al 40° del secondotempo, all’indirizzo del calciatore del Pescara Muntari;considerato che i pur deprecabili cori di discriminazione razziale sono stati percepitinell’impianto in virtù anche della protesta silenziosa in atto dei tifosi (come segnalato dagli stessirappresentanti della Procura federale) ma, essendo stati intonati da un numero approssimativo disoli dieci sostenitori e dunque meno dell’1% del numero degli occupanti del settore (circaduemila), non integrano dunque il presupposto della dimensione minima che insieme a quellodella percezione reale è alla base della punibilità dei comportamenti in questione, peraltro nonpercepiti dagli Ufficiali di gara (come refertato dall’Arbitro), a norma dell’art. 11, comma 3,CGS;deliberadi non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Soc. Cagliari.
Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. NAPOLIIl Giudice sportivo,rilevato che dalla relazione della Procura federale risulta che numerosi sostenitori della Soc.Internazionale (l’80% dei circa settemila spettatori collocati nel settore dello stadio denominato“secondo anello verde”), al 20° del secondo tempo, indirizzavano al calciatore del Napoli n. 26Koulibaly cori espressivi di discriminazione razziale;valutata l’evidente rilevanza disciplinare di tale comportamento ex art. 11, n. 3, CGS per la sua“dimensione” e per la sua “reale percezione”, come precisato dai collaboratori della Procurafederale, opportunamente posizionati, e segnalato dallo stesso Direttore di gara, che disponevaregolare annuncio dall’altoparlante dello stadio;considerato che sussistono le condizioni per la concessione del beneficio di cui all’art. 16, n. 2bis,CGS;P.Q.M.delibera di sanzionare la Soc. Internazionale con l’obbligo di disputare una gara con il settore 197/522denominato “secondo anello verde” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di talesanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo saràcommessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quellainflitta per la nuova violazione.
Gara Soc. ROMA – Soc. LAZIO del 30 aprile 2017Il Giudice Sportivo,letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara in oggetto, nella qualesi attestano cori di discriminazione razziale ripetuti all’indirizzo del calciatore della RomaRudiger, in particolare effettuati al 41° del primo tempo e al 47° del secondo tempo;considerato che in base alla relazione suddetta emergono comportamenti rilevanti per dimensionee percezione reale (nel secondo caso 80% dei 7.000 occupanti il settore di provenienza del coro),a norma dell’art. 11, n. 3, CGS, ai fini della punibilità degli stessi;considerato che sussistono le condizioni per la concessione del beneficio di cui all’art. 16, n. 2bis,CGS;P.Q.M.delibera di sanzionare la Soc. Lazio con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato“Curva Nord” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per unperiodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analogaviolazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuovaviolazione.
Gara Soc. ROMA – Soc. LAZIO del 30 aprile 2017Il Giudice Sportivo,letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara in oggetto, nella qualesi attestano cori di discriminazione razziale ripetuti all’indirizzo del calciatore della Lazio KeitaBalde, in particolare effettuati al 9° del primo tempo e al 18° del primo tempo;considerato che in base alla relazione suddetta emergono comportamenti non punibili in base aipresupposti di cui all’art. 11, comma 3, CGS;deliberadi non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Soc. Roma.
Gara Soc. ROMA – Soc. LAZIOIl Giudice Sportivo,ricevuta dal Procuratore federale tempestiva e rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo emailpervenuta alle ore 12.17 odierne) in merito alla condotta gravemente antisportiva del 197/523calciatore Kevin Johannes Strootman (Soc. Roma), maglia n.6, “in occasione dellaconcessione di un calcio di rigore durante un azione di giuoco al 44’ del primo tempo”;acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica edocumentale;considerato che il calciatore Strootman, dopo aver spostato lateralmente con il piede il pallone digiuoco, ha effettuato una torsione innaturale con relativa caduta a terra che in alcun modo puòricondursi al tentativo di intervento del calciatore della So. Lazio Wallace, con la conseguenzache risultano pienamente integrati i presupposti per l’applicazione dell’art. 35, 1.3, CGS,trattandosi di condotta gravemente antisportiva, evidentemente non percepita dall’Arbitro, ed inparticolare una evidente simulazione da cui è scaturita l’assegnazione di un calcio di rigore,punibile ai sensi della medesima disposizione;P.Q.M.delibera di sanzionare il calciatore Kevin Johannes Strootman (Soc. Roma) con la squalifica didue giornate effettive di gara.
CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ASTORI Davide (Fiorentina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confrontidi un avversario.
DE PAOLI Fabio (Chievo Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto neiconfronti di un avversario.
KUCKA Juraj (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di unavversario.
MUNTARI Sulley Ali (Pescara): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficialidi gara, e per comportamento non regolamentare in campo perché abbandonava il terreno digiuoco senza autorizzazione del Direttore di gara (provvedimento comunicato al capitano dellaSoc. Pescara).
RUDIGER Antonio (Roma): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
CALCIATORI NON ESPULSI - SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CONTI Andrea (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; giàdiffidato (Decima sanzione).
CRISETIG Lorenzo (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; giàdiffidato (Decima sanzione).
FALCINELLI Diego (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; giàdiffidato (Quinta sanzione).
FREULER Remo (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; giàdiffidato (Quinta sanzione).
GOBBI Massimo (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;già diffidato (Quinta sanzione).
KOULIBALY Kalidou (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;già diffidato (Quinta sanzione).
LAXALT SUAREZ Diego Sebastian (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di unavversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MURILLO CERON Jeison Fabian (Internazionale): per comportamento scorretto nei confrontidi un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
NESTOROVSKI Ilija (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;già diffidato (Quinta sanzione).
PAROLO Marco (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; giàdiffidato (Decima sanzione).