Lazio - Torino si deve giocare. Lo ha stabilito, e ribadito, la Corte sportiva di Appello della FIGC. Confermata la sentenza del giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea: la prima sessione del collegio ha respinto il ricorso della Lazio. 

L'unica possibilità per il club di Lotito di far valere le proprie ragioni resta ora l'ultimo grado di giustizia sportiva, il Collegio di garanzia presso il Coni.

Respinto il ricorso della Lazio: niente 3 - 0 a tavolino 

La discussione era avvenuta ieri in videoconferenza. Un'ora durante la quale le due parti in causa hanno portato avanti le rispettive tesi: il Torino chiedendo la ripetizione del match come deciso dal Giudice Sportivo, la Lazio ribadendo la legittimità del 3-0 a tavolino.

La Corte sportiva di Appello della FIGC ha stabilito quanto segue: la squadra granata non poteva presentarsi a Roma lo scorso 2 marzo in virtù di una precisa prescrizione della ASL, che all'epoca dei fatti fermò la squadra per il dilagare della variante inglese all'interno del club che arrivò a contagiare, nel giro di pochi giorni, ben 8 calciatori e 2 membri dello staff, oltre a diversi familiari dei protagonisti. 

Decisivo, così come del rispetto degli ordini sanitari imposti al club, il fatto che la società granata avesse chiesto nella giornata precedente alla disputa del match un chiarimento all'ASL, quando venne specificato che il periodo di quarantena da osservare avrebbe ricompreso anche il 2 marzo fino a mezzanotte, rendendo quindi impossibile per la squadra il viaggio a Roma. 

Ora la palla, quantomeno virtualmente, passa alla Lazio, che dovrà decidere se ricorrere o meno al Collegio di garanzia presso il Coni. In caso contrario, si aspetta la calendarizzazione della partita e dunque il conseguente recupero: Lazio - Torino, a meno di scossoni, si giocherà. 

Respinto il ricorso della Lazio. Le motivazioni

Interessanti le motivazioni della decisione. In particolare, il passaggio relativo al comportamento tenuto dal Torino: nonostante infatti, come specificato in conclusione - in ordine al fatto che gli atti amministrativi integrano il c.d. factum principis in quanto hanno prevalenza rispetto alla disciplina federale. Ed e? solo per questa ragione che questa Corte non puo? che aderire alle conclusioni cui e? pervenuto il Giudice Sportivo - la Corte sportiva di Appello della FIGC abbia confermato quanto stabilito dal Giudice, la stessa non si è risparmiata dal definire in una determinata maniera quanto accaduto e, in particolar modo, il comportamento del Torino. 

Nelle motivazioni si legge infatti che i comportamenti del Torino sarebbero stati improntati ad una sorta di 'furbizia', non in linea con i principi di lealtà e correttezza. 

Qui di seguito il passaggio specifico della decisione relativo al comportamento del Torino. A questo link, invece, la pubblicazione integrale della decisione della Corte sportiva di Appello della FIGC.  

Alla luce di quanto sopra, gli organi della giustizia sportiva non sono abilitati, contrariamente a quanto affermato dalla Societa? reclamante, a conoscere, sebbene incidenter tantum, della legittimita? degli atti amministrativi delle autorita? statali o territoriali ne? tantomeno possono disapplicarli trattandosi di atti esistenti, validi ed efficaci fino ad eventuale annullamento anche parziale in sede giurisdizionale ovvero d’ufficio da parte della medesima autorita? che li ha adottati. Quanto, infine, al secondo motivo di ricorso con il quale la Societa? reclamante stigmatizza la condotta tenuta nella fattispecie di cui e? giudizio dalla Societa? F.C. Torino S.p.A. che non sarebbe stata improntata ai canoni della lealta? sportiva e della correttezza e che, per cio? solo, giustificherebbe l’applicazione della sanzione di cui all’art. 53 delle NOIF, ovvero la sconfitta per 0-3, questa Corte non puo? esimersi dall’evidenziare che, in effetti, il provvedimento, a carattere interpretativo, adottato dall’ASL di Torino in data 1 marzo 2021 desta piu? di una perplessita?; ed invero, un atto amministrativo, peraltro con finalita? di prevenzione della salute collettiva a fronte della piu? grave emergenza sanitaria della storia moderna dell’umanita?, non puo? produrre effetti dal giorno successivo alla sua adozione, alla stregua di un atto giudiziario. Cio? posto, non vi e? dubbio che la Societa? F.C. Torino S.p.A. abbia tratto profitto dal provvedimento adottato dall’autorita? sanitaria torinese, peraltro, su richiesta della stessa Societa? granata. Al proposito, non puo? che richiamarsi, ancora una volta, il principio secondo il quale “il fine ultimo dell’ordinamento sportivo e? quello di valorizzare il merito sportivo, la lealta?, la probita? e il sano agonismo. Tale principio non dovrebbe mai essere vanificato, neppure nella presente situazione di emergenza sanitaria, con comportamenti che, come nel caso della Societa? F.C. Torino S.p.A., sembrano finalizzati, invece, all’unico fine di ottenere, nelle ipotesi di calciatori risultati positivi al COVID-19, il rinvio della disputa delle gare che potrebbero essere, tranquillamente, disputate, atteso, peraltro, il consistente numero delle rose di calciatori a disposizione delle Societa? professionistiche. Comportamenti, questi ultimi, improntati ad una sorta di “furbizia” che non sono, in alcun modo, in linea con i principi di lealta?, probita? e correttezza che devono, invece, sempre ispirare chi partecipa a competizioni che, sebbene abbiano natura professionistica, riguardano sempre un gioco, o meglio un “giuoco” per ricordare la parola ricompresa nella definizione della Federazione».