Il presidente della Lega Pro, Mario Macalli, è stato deferito dal Tribunale Federale Nazionale presieduto dall’avvocato Sergio Artico con sei mesi di inibizione accogliendo parzialmente quanto disposto il 9 marzo dalla Procura Federale che aveva chiesto otto mesi di stop.  Per lui l’accusa aveva chiesto 8 mesi.

 

Questo il comunicato ufficiale della Figc con tutte le motivazioni.

 

Letti gli atti

Visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 9 marzo 2015

nei confronti di

Mario MACALLI, nella sua qualità di Presidente della Lega Pro, per rispondere delle

seguenti incolpazioni:

1) violazione dell’art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del C.G.S. (oggi

trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del nuovo C.G.S.) perché nel corso della stagione sportiva

2011-2012 e delle stagioni sportive successive, allorché rivestiva la qualifica di Presidente

della Lega Pro, poneva in essere le seguenti condotte:

- nel febbraio 2011, registrava a suo nome, presso l’Ufficio Marchi e Brevetti della CCIAA

di Roma, i marchi Pergocrema, Pergocrema 1932, Pergolettese e Pergolettese 1932;

- nel luglio 2012, essendo stato dichiarato il fallimento della U.S. Pergocrema 1932,

concedeva in uso gratuito, con potestà di revoca, al sig. Cesare Angelo Fogliazza il

marchio Pergolettese 1932 e quest’ultimo per accordi interceduti con lo stesso Macalli

provvedeva al cambio di denominazione della Soc. Pizzighettone ed al suo trasferimento a

Crema;

- nell’ottobre del 2013, allorché la Pergolettese 1932 è stata promossa dal campionato di

Serie D in Lega Pro Seconda Divisione, provvedeva a donare il marchio U.S. Pergolettese

1932 alla stessa società in persona del suo legale rappresentante e ciò solo dopo aver

appreso di essere indagato e dopo che la società di cui aveva la titolarità del marchio si

era iscritta ad un Campionato organizzato dalla Lega di cui era Presidente;

- il Macalli con le condotte di cui sopra di fatto ha stabilito chi dovesse svolgere l’attività

calcistica nella città di Crema e con ciò venendo meno al suo ruolo di imparzialità quale 

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                                                                                  Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare ?  SS 2014?2015

Presidente della Lega Pro e Vice Presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio e in

conflitto di interessi per l’acquisizione di marchi relativi e denominazioni di società sportive

rimanendo a tutt’oggi titolare di tre dei quattro marchi citati;

2) violazione di cui all'art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del C.G.S.

(oggi trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del nuovo C.G.S.) perché nei mesi di aprile-maggio

2012, allorché il MACALLI medesimo rivestiva la qualifica di Presidente della LegaPro,

bloccava il bonifico della somma di euro 256.488,80 dovuta alla U.S. Pergocrema 1932

quale quota dei contributi derivanti dalla suddivisione dei diritti televisivi, senza che

ricorresse alcuna giustificazione giuridica, con ciò aggravando la situazione di crisi

finanziaria della predetta società che non ebbe la possibilità di ripianare il debito portato

nel ricorso di fallimento che, quindi, veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Crema in data

20.6.2012;

Letta la memoria ed esaminata l’ampia documentazione a supporto depositate dalla difesa

del Macalli

Esaminata l’istanza di intervento presentata dal sig. Sergio Briganti

Ascoltati in apertura di udienza i legali del Briganti che hanno illustrato più

dettagliatamente quanto già esposto nella stessa istanza

Ascoltati il Procuratore federale ed i difensori dell’incolpato i quali si sono opposti

all’ammissione dell’intervento

Sul punto il Tribunale, riunitosi in camera di consiglio, così ha deciso:

ORDINANZA n. 1

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

in merito all’istanza di intervento tempestivamente presentata dai difensori del Sig. Sergio

Briganti, alla quale si sono opposti il Procuratore federale ed i difensori dell’incolpato;

ritenuto che nell’Ordinamento federale l’intervento di terzi è previsto esclusivamente

nell’ipotesi di illecito sportivo di cui all’art. 33, comma 3 CGS, richiamato dall’art. 41,

comma 7, mentre il presente procedimento riguarda la diversa fattispecie di violazione dei

principi di lealtà correttezza e probità tutelati dall’art. 1 bis, comma 1 CGS;

osservato che l’intervento del terzo interessato è previsto e regolato in modo espresso dal

Codice di Giustizia Sportiva della FIGC nei termini sopra richiamati, cosicché non è

direttamente applicabile in questa sede l’art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI,

stante la previsione dell’art. 1, comma 2 del CGS della FIGC;

rilevato che, in ogni caso, il Sig. Briganti non ha fornito prova di essere titolare di interessi

anche indirettamente rilevanti e tutelabili nell’ambito dell’Ordinamento sportivo in relazione

al presente procedimento.

 

[...]

In parziale accoglimento del deferimento, irroga nei confronti del Presidente Mario Macalli

la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei).