Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 12.36 del 27 agosto 2018) in merito alla condotta del calciatore

Rolando Mandragora (Soc. Udinese) consistente nell’aver pronunciato espressioni blasfeme al 48° del secondo tempo;

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;

considerato che il calciatore bianco-nero, imprecando senza rivolgersi ad alcuno dei presenti, veniva, tuttavia, chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre

proferiva espressioni blasfeme, individuabili dal labiale senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento deve essere comunque sanzionato ai sensi

dell'art. 19, comma 3bis, lett. a), e della richiamata normativa sulla prova televisiva;

P.Q.M.

delibera di sanzionare il calciatore Rolando Mandragora (Soc. Udinese) con la squalifica per una giornata effettiva di gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SANTOS DA SILVA Marlon (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Ammenda di € 12.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, lanciato un bengala nel recinto di giuoco al 5° del secondo tempo, nonché un bengala nel settore

occupato dalla tifoseria avversaria al 9° del secondo tempo; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società

concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 25° del primo tempo, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, al 31° del secondo tempo, acceso un fumogeno nel proprio settore; sanzione applicata ai sensi degli artt.4 comma 3 CGS e 62 comma 2 NOIF (cfr C.S.A. del 13 gennaio 2017 - C.U. n. 129/CSA).