C'era grande attesa per il comunicato del giudice sportivo, visti i numerosi casi discussi nel week-end: pochi minuti fa la Lega ha reso noto il verdetto settimanale di Tosel, e le polemiche, probabilmente, neanche stavolta mancheranno. Da segnalare la mancata sanzione via prova tv per Pjanic, così come l'inammisibilità della stessa nel caso Tevez-Herteaux. 30.000 euro di ammenda all'Inter per il comportamento dei suoi tifosi. 15 squalificati in totale: questi i punti salienti del comunicato del giudice sportivo.
La parte relativa a Pjanic:
Ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo fax pervenutoalle ore 12.33 odierne) in merito al comportamento tenuto al 19° minuto del secondo tempo dal calciatore Miralem Pjanic (Soc. Roma) nei confronti del calciatore Mario Rui Silva Duarte (Soc. Empoli); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva:
le (poche) immagini televisive disponibili, riconducibili ad un'unica telecamera, documentano che, nella circostanza segnalata, al termine di un’azione d’attacco romanista, esauritasi in prossimità dell’area di rigore avversaria, il calciatore giallo-rosso veniva contrastato nel movimento, a notevole distanza dal pallone, dal calciatore empolese che, in conseguenza del contatto, cadeva dolorante al suolo. L’Arbitro interrompeva il giuoco senza adottare alcun provvedimento disciplinare.
A tale proposito, il Direttore di gara, interpellato da questo Ufficio, dichiarava (con mail delle ore 15.40 odierne) “…né il sottoscritto né i miei collaboratori abbiamo visto il contatto tra i due calciatori”
Le immagini televisive non consentono di esprimere un giudizio certo circa la rilevanza disciplinare della condotta segnalata. E’ certo, infatti, che il calciatore empolese venne colpito sul lato destro del costato (salvo ipotizzare una incomprensibile simulazione); è anche del tutto presumibile che sia stato colpito dal braccio destro del Pjanic, ma dalle immagini televisive non può essere tratta una incontrovertibile valutazione circa la dinamica del movimento (una manata? un pugno? una spinta?), circa l’energia impressa e, soprattutto, circa la presumibile, ma non certa, intenzionalità lesiva, che connota la condotta violenta. E poiché la sanzione disciplinare non può fondarsi su presunzioni possibilistiche,
P.Q.M.
delibera di non sanzionare il comportamento del calciatore Miralem Pjanic (Soc. Roma), in merito alla segnalazione del Procuratore federale.
Quella, invece, relativa a Tevez.
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo fax pervenuto alle ore 12.35 odierne) in merito al comportamento tenuto al 34° minuto del primo tempo dal calciatore Carlos Tevez (Soc. Juventus) nei confronti del calciatore Thomas Heurtaux (Soc. Udinese);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore juventino, in prossimità dell’area di rigore avversaria ed a notevole distanza dall’azione in svolgimento, muovendosi nell’evidente ricerca di un favorevole posizionamento, con il braccio sinistro portato all’altezza della spalla, colpiva al capo il calciatore udinese, che cadeva dolorante al suolo.
L’Arbitro interveniva immediatamente, sanzionando tale comportamento con un calcio di punizione. Il Direttore di gara, interpellato da questo Ufficio, dichiarava (con mail delle ore 15.11 odierne) “… su segnalazione dell’Assistente n. 1 sanzionavo con un calcio di punizione diretto il comportamento falloso del giocatore della Juventus n. 10 Tevez”.
Tale valutazione, insindacabile nel merito da questo Giudice, rende la segnalazione del Procuratore federale carente della condizione di ammissibilità.
P.Q.M.
delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Procuratore federale di cui alla premessa ex art. 35, n. 1 punto 3) CGS
CALCIATORI ESPULSI, SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BURDISSO Nicolas Andres (Genoa): doppia ammonizione per comportamento scorretto neiconfronti di un avversario.
DONKOR Isaac (Internazionale): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
MANOLAS Konstantinos (Roma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
SANSONE Nicola Domenico (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo.
SAPONARA Riccardo (Empoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.
CALCIATORI NON ESPULSI, SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ANDELKOVIC Sinisa (Palermo), BERARDI Domenico (Sassuolo), CROCE Daniele (Empoli), DESTRO Mattia (Milan), DI NATALE Antonio (Udinese), FLORENZI Alessandro (Roma), GAZZI Alessandro Carl (Torino), LICHTSTEINER Stephan (Juventus), SILVESTRE Matias Augustin (Sampdoria), ZAZA Simone (Sassuolo)
Questa la parte relativa alle società:
- Ammenda di € 30.000,00 con diffida : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, effettuato un nutrito lancio di bottiglie di plastica piene d'acqua, accendini ed una moneta sul terreno di giuoco in direzione di un Arbitro addizionale, che non veniva colpito; sanzione attenuta ex art. 14 in relazione all'art. 13 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
- Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. CESENA per avere suoi sostenitori, al 32° del secondo tempo, lanciato una bottiglia di plastica piena d'acqua verso il portiere della squadra avversaria, che non veniva colpito; sanzione attenuata ex art. 14 in relazione all'art. 13 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.